Sez. 3, Sentenza n. 483 del 15/01/2003 (Rv. 559729 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ | Miglioramenti eseguiti senza autorizzazione prima della entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 - Diritto dell'affittuario all'indennità - Sussistenza - Decorrenza - Prescrizione.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ
I miglioramenti eseguiti sul fondo rustico dall'affittuario coltivatore diretto in epoca anteriore alla promulgazione della legge 11 febbraio 1971 n. 11, che non siano stati autorizzati né concordati con il locatore, sono indennizzabili in forza dell'art. 1651 cod. civ.; ne consegue che il diritto all'indennizzo è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, a decorrere dalla fine della annata agraria in cui i miglioramenti sono stati eseguiti, atteso che da tale data il diritto può esser fatto valere nei confronti del concedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1651, Legge 11/02/1971 num. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)