Sez. 2, Sentenza n. 2381 del 13/11/1970 (Rv. 348611 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONE EFFETTI - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI - COSA GIUDICATA.*
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONE EFFETTI - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI - COSA GIUDICATA.*
Le norme dichiarate costituzionalmente illegittime non sono applicabili nemmeno alle situazioni giuridiche pregresse, salvo il limite del giudicato, che, per il valore normativo attribuitogli dal nostro ordinamento giuridico, fa stato ad ogni effetto tra le parti, anche se frutto di errore nell'applicazione di una norma di diritto. (applicazione in tema di incostituzionalita dell'art 2948 n 4 cod civ, dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza 10 giugno 1966, n 65, in materia di decorrenza dei termini per la prescrizione quinquennale del diritto del lavoratore alle retribuzioni). (V 3779'69, mass n 344063 935'69, mass n 339347 2942'68, mass n 335718).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)