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Sez. 2, Sentenza n. 1273 del 22/04/1972 (Rv. 357791 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO(ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - NORMA DICHIARATA ILLEGITTIMA - INAPPLICABILITA ALLE SITUAZIONI GIURIDICHE PREGRESSE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA DELL'ART 10 RDL N 636 DEL 1939.*
Stato
decisa il 1972-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357791-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO(ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - NORMA DICHIARATA ILLEGITTIMA - INAPPLICABILITA ALLE SITUAZIONI GIURIDICHE PREGRESSE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA DELL'ART 10 RDL N 636 DEL 1939.*

La pronuncia di illegittimita costituzionale di una norma rende la stessa inapplicabile a tutti i rapporti per i quali pende controversia giudiziale, poiche con essa la Corte costituzionale sostanzialmente dichiara che, dall'entrata in vigore della Costituzione, la norma con essa in contrasto non ha piu avuto efficacia giuridica e, pertanto, era inidonea a produrre gli effetti che anteriormente le erano propri, onde essa e inapplicabile alle situazioni giuridiche pregresse, salvo il limite di quelle esaurite, come nel caso di esistenza di giudicato che, per il valore normativo attribuitogli dal nostro ordinamento giuridico, fa stato ad ogni effetto tra le parti, anche se frutto di errore nell'applicazione di una norma di diritto. (applicazione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n 160 del 6 luglio 1971, che ha dichiarato l'illegittimita dell'art 10, comma primo del RDL 14 aprile 1939, n 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n 1272, nella parte espressa con le parolè a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, ò, e con le parole finali del commà per gli impiegatì). (V 1872'71, mass n 352423; 1515'71, mass n 351870; 943'71, mass n 350869; (2381'70, mass n 348611).*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)