Sez. 3 - , Sentenza n. 2551 del 30/01/2019 (Rv. 652663 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Avviso di ricevimento - Smarrimento o distruzione - Prova - Duplicato - Necessità - Indicazione in esso del soggetto che ha ricevuto il plico - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
In tema di notifiche a mezzo posta, in caso di smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'avvenuta notificazione può essere provata attraverso il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982 (non abrogato né modificato, neanche implicitamente, a seguito dell'emenda dell'art. 6 della l. n. 890 del 1982 introdotta dall'art. 1, comma 97-bis, lett. e) della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 461, della l. n. 205 del 2017); in esso deve però essere necessariamente indicato il soggetto che ha ricevuto il plico, al fine di porre il giudice in condizione di verificare in quali esatti termini il recapito dell'atto si sia perfezionato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto idoneo un duplicato recante un timbro con la firma dell'agente addetto al recapito nella colonna riferita alla "consegna a domicilio", sullo spazio previsto per la sottoscrizione del destinatario o della persona abilitata, ma privo di indicazione del soggetto ricevente l'atto e di barratura di alcuna delle caselle).
Riferimenti normativi: DPR 29/05/1982 num. 655 art. 8, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 6, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 97 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)