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Sez. U, Sentenza n. 2177 del 19/07/1974 (Rv. 370530 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DECISIONE SUI RICORSI RELATIVI ALLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO - CARATTERE GIURISDIZIONALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 31 DELLA LEGGE N 1578 DEL 1933 E DELL'ART 3 DELLA LEGGE N 37 DEL 1934 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1974-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370530-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DECISIONE SUI RICORSI RELATIVI ALLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO - CARATTERE GIURISDIZIONALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 31 DELLA LEGGE N 1578 DEL 1933 E DELL'ART 3 DELLA LEGGE N 37 DEL 1934 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Ha carattere giurisdizionale e non amministrativo l'attivita esercitata dal consiglio nazionale forense nella decisione sui ricorsi relativi alle domande di iscrizione negli albi professionali, secondo gli artt 31 del RDL 27 novembre 1933, n 1578, e 3 RD 22 gennaio 1934, n 37. La questione di legittimita costituzionale di tali norme e manifestamente infondata sia in relazione alla disposizione transitoria sesta sia in relazione all'art 108 capoverso della Costituzione, che assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 108 com. 2, Disp. Trans. e Fin. della Cost. art. 6, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 31, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)