Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 10/11/1964 (Rv. 304076 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEL GAS - DETERMINAZIONE A SCAGLIONI REGRESSIVI - LICEITA DELLA PATTUIZIONE COLLETTIVA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEL GAS - DETERMINAZIONE A SCAGLIONI REGRESSIVI - LICEITA DELLA PATTUIZIONE COLLETTIVA.*
La norma dell'art 42 secondo comma, del contratto collettivo nazionale 10 giugno 1955 stipulato per i dipendenti dell'azienda del gas' la quale stabilisce che il calcolo dell'indennita di anzianita deve essere compiuto in base a dodici giorni di retribuzione globale per ogni anno di servizio per i dipendenti che vantino da quindici a diciotto anni di servizio, ed in base ad un numero degli anni di servizio, per i dipendenti con maggiore anzianita, considerata globalmente, non e illegittima in relazione al disposto dell'art 2120 cod civ, in quanto la Determinazione dell'indennita di anzianita a scaglioni regressivi ha la sua giustificazione nella pensione integrativa spettante in misura crescente ai dipendenti con una determinata anzianita minima, a norma dell'art 41 dello stesso contratto collettivo. (V 733-63 3080-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)