Sez. L, Sentenza n. 6753 del 22/12/1981 (Rv. 417641 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - PENSIONE PRIVILEGIATA E INDENNITÀ DI ANZIANITÀ RIDOTTA - REGIME CONVENZIONALE MISTO DI EROGAZIONE EX ART. 42 DEL C.C.N.L. 30 MAGGIO 1967 PER GLI ADDETTI ALLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DEL GAS - LEGITTIMITÀ - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DEL CITATO ART. 42 - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - PENSIONE PRIVILEGIATA E INDENNITÀ DI ANZIANITÀ RIDOTTA - REGIME CONVENZIONALE MISTO DI EROGAZIONE EX ART. 42 DEL C.C.N.L. 30 MAGGIO 1967 PER GLI ADDETTI ALLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DEL GAS - LEGITTIMITÀ - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DEL CITATO ART. 42 - AMMISSIBILITÀ.*
Il regime convenzionale misto di erogazione di una pensione privilegiata e di una indennità di anzianità ridotta, stabilito dall'art. 42 del C.C.n.L. 30 maggio 1967 per gli addetti alle aziende municipalizzate del gas, è pienamente legittimo, in quanto la Determinazione dell'indennità di anzianità a scaglioni regressivi trova la sua giustificazione nella pensione integrativa spettante in misura crescente ai dipendenti con una determinata anzianità minima, a norma dell'art. 41 dello stesso contratto collettivo. Inoltre, l'art. 42 citato, ancorché redatto con riferimento al caso generale e normale del godimento della pensione di legge a carico della C.P.d.e.L. e della relativa integrazione ad opera del fondo PREMUNGAS, può essere estensivamente interpretato, a norma dell'art. 1365 cod. civ., nel senso che la riduzione del trattamento indennitario operi anche quando una pensione aziendale (non rifiutata a norma dell'art. 12 del R.d.l. 3 marzo 1938 n. 680) sia di ammontare tale da sostituire compiutamente e il trattamento di legge e quello integrativo PREMUNGAS. (V 2723/64, mass n 304076; (V 4782/57; (V 3605/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1365, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. Legge 03/03/1938 num. 680 art. 12, Contr. Coll. 30/05/1967 num. 41, Contr. Coll. 30/05/1967 num. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)