Sez. 2, Sentenza n. 3407 del 22/05/1986 (Rv. 446354 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTI - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE - CLAUSOLE INSERITE NEL CONTRATTO A SEGUITO DI SPECIFICHE TRATTATIVE TRA LE PARTI - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTI - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE - CLAUSOLE INSERITE NEL CONTRATTO A SEGUITO DI SPECIFICHE TRATTATIVE TRA LE PARTI - ESCLUSIONE.*
Il requisito della specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose, previsto dal secondo comma dell'art. 1341 cod. civ., non è necessario per le clausole inserite nel contratto a seguito di specifiche trattative tra le parti, mentre tale requisito continua ad essere richiesto per le altre clausole onerose contenute nello stesso contratto alle quali la parte abbia aderito senza alcuna discussione. (V 3373/79, mass n 399788; (V 5422/78, mass n 395181; (V 3989/77, mass n 387676; (V 814/77, mass n 384414; (V 1573/74, mass n 369740; (V 233/73, mass n 362074; (V 3625/69, mass n 343838).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)