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Sez. 3, Sentenza n. 814 del 23/02/1977 (Rv. 384414 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE - DISTINTA SOTTOSCRIZIONE DELLE CLAUSOLE ONEROSE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1977-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384414-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE - DISTINTA SOTTOSCRIZIONE DELLE CLAUSOLE ONEROSE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*

In tema di condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti (cosiddetti contratto per adesione), l'esigenza della specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose, fissata dal secondo comma dell'art 1341 cod civ, non richiede necessariamente una distinta sottoscrizione delle clausole medesime, separata rispetto alla sottoscrizione del contratto in genere. Detta esigenza, infatti, puo essere soddisfatta anche da un'unica sottoscrizione apposta all'intero contratto, quando i patti onerosi, nel contesto delle condizioni generali, siano il risultato di un'effettiva e concreta trattativa in precedenza intervenuta fra le parti. (V 1575/74, mass n 369746; (V 1573/74, mass n 369740; (V 115/74, mass n 367673; (V 2902/72, mass n 360632).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)