Sez. 1, Sentenza n. 4746 del 13/05/1999 (Rv. 526280 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Somme riscosse da impresa in relazione ad esecuzione di appalto - Versamento delle somme di rispettiva spettanza alle altre imprese associate temporaneamente alla prima avente come capogruppo la rappresentanza nei confronti del committente - Obbligo - Sussistenza - Successiva istanza di ammissione al concordato preventivo da parte della capogruppo - Effetti - Appartenenza delle predette somme alla massa fallimentare - Corresponsione alle altre imprese - Obbligo - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE
In base alla disciplina speciale in tema di appalti, dettata dal D.Lgs. n. 406 del 1991, artt. 22 e 23, in caso di presentazione di offerte da parte di imprese riunite che abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, i corrispettivi dell'appalto vanno incamerati direttamente, ed esclusivamente, dal capogruppo, la quale, poi, sulla base del mandato, sarà contrattualmente obbligata a versare alle mandanti le somme di loro rispettiva spettanza. Ne consegue che, nel caso in cui la capogruppo abbia successivamente presentato istanza di ammissione al concordato preventivo, le somme fatturate e riscosse dalla stessa impresa in relazione all'appalto appartengono alla massa fallimentare, e, pertanto, non devono essere corrisposte dalla medesima alle imprese mandanti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 22, Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)