Sez. 1, Sentenza n. 77 del 04/01/2001 (Rv. 542955 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Società consortile - Art. 23 bis legge n. 687 del 1984 - Portata - Associazione temporanea d'imprese e società consortile - Differenza di regime - Contratti con i terzi - Normativa applicabile - Contratto di mandato con adattamenti in tema di responsabilità - Applicabilità dell'istituto anche alla società consortile - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
In tema di appalto di lavori pubblici, l'art. 23 bis della legge 8 agosto 1977 n. 584, introdotto dalla legge n. 687 del 1984 (art. 26 D.Lgs. n.406 del 1991), ha la esclusiva portata di legittimare la società consortile nei confronti dell'ente appaltante nella esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a carico dell'Associazione Temporanea d'Imprese, ma non ne comporta la sostituzione, sia perché la norma fa riferimento ad un "subentro" nella esecuzione totale o parziale del contratto e non ad una successione nel rapporto giuridico sorto con la convenzione con l'ente appaltante; sia perché la norma esclude in modo assoluto - "ad alcun effetto" - che ciò determini subappalto o cessione di contratto, tant'è che espressamente prevede che non siano necessarie autorizzazioni o approvazioni; sia, infine, perché permane la responsabilità delle imprese riunite, come regolata dall'art. 21 della legge n. 584 del 1977. Il regime dell'associazione temporanea d'imprese è diverso da quello della società consortile, che sia stata successivamente costituita, facendo capo l'uno alla riunione d'imprese regolata dagli artt. 17, 18 e ss. della legge n. 584 del 1977, nella quale si instaura tra la capogruppo e le altre un rapporto di mandato, gratuito ed irrevocabile (art.20, comma primo, e 22 legge 584/1977, il cui tenore è stato trasfuso nell'art. 23, comma ottavo, del D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, che ha attuato la direttiva comunitaria 89/440 in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici e dalla cui entrata in vigore ha cessato di operare la legge n. 584) e l'altro (avuto riguardo al rinvio dell'art. 2615 ter cod. civ.) alle norme codicistiche consortili e societarie, per le quali la società consortile opera in forma fortemente aggregata, delibera con il criterio e le regole propri degli organismi associativi (e cioè con le maggioranze stabilite in relazione all'oggetto) ed è gestita attraverso organi che hanno poteri rappresentativi ed amministrativi ed assumono responsabilità nei confronti dei consorziati, secondo la generale disciplina dell'art. 2392 cod. civ.. D'altra parte l' adozione, all'interno del fenomeno consortile, del modello organizzativo societario comporta necessariamente una scelta sul piano strutturale tra gli istituti di riferimento. Conseguentemente se anche al consorzio - nella sua forma più semplice - è possibile applicare il modello giuridico del mandato, nel momento in cui contratta con i terzi, considerato l'esplicito riferimento ad esso dell'art. 2609 cpv. cod. civ., sia pure con gli adattamenti in tema di responsabilità previsti dall'art. 2615 cod. civ., quel modello si appalesa impraticabile allorché si sia di fronte alla scelta della formula societaria, che con il mandato non ha alcuna affinità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2615 ter, Legge 08/08/1977 num. 584 art. 20, Legge 08/08/1977 num. 584 art. 21, Legge 08/08/1977 num. 584 art. 22, Legge 08/08/1977 num. 584 art. 23 bis, Legge 08/10/1984 num. 687 art. 11, Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 23 com. 8, Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)