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Sez. 1, Ordinanza n. 22652 del 22/05/2014 Cc. (dep. 30/05/2014) Rv. 259611 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Richiesta di revoca di sequestro preventivo - Decreto di inammissibilità emesso da Gip previa erronea qualifica della richiesta quale incidente di esecuzione - Appellabilità ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259611-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all'art. 322 bis cod. proc. pen., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia, trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice abbia provveduto a dichiarare l'inammissibilità delle istanze di revoca delle misure con le forme del decreto motivato in luogo della ordinanza, a seguito della erronea qualificazione della richiesta quale incidente di esecuzione, in virtù del principio della prevalenza del contenuto sostanziale dell'atto impugnato e della sua funzione processuale, rispetto alla mera denominazione formale. (In applicazione del principio la Suprema Corte ha qualificato il ricorso come appello e trasmesso gli atti al Tribunale del riesame competente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)