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Sez. 3, Sentenza n. 4677 del 08/05/1998 (Rv. 515256 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Danno da circolazione stradale - Domanda di condanna dell'assicuratore oltre la misura del massimale - Domanda nuova ex art. 346 cod. proc. civ. - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità rilevabile d'ufficio - Acquiescenza della controparte o sua accettazione del contradditorio - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515256-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

La domanda di condanna dell'assicuratore in misura superiore al massimale di polizza, per colposa inerzia nella liquidazione dell'indennizzo, se proposta per la prima volta in appello, costituisce domanda nuova ed è pertanto inammissibile. Tale inammissibilità è rilevabile d'ufficio e non è sanata dall'acquiescenza delle parti o dall'accettazione espressa del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)