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Sez. 3, Sentenza n. 585 del 17/01/2001 (Rv. 543214 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda di condanna dell'assicuratore r.c.a. oltre il massimale - Formulazione per la prima volta in appello - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2001-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543214-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

La domanda con la quale la vittima di un sinistro stradale chieda la condanna dell'assicuratore al risarcimento del danno anche oltre il massimale, per colposo ritardo nella liquidazione dell'indennizzo (cosiddetta "mala gestio" impropria), non può essere formulata per la prima volta in appello, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)