Sez. L, Sentenza n. 3410 del 02/04/1998 (Rv. 514150 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Legge 23 ottobre 1960 n. 1369 - Azione dei lavoratori nei confronti degli appaltanti coobbligati in solido con gli appaltatori - Decadenza ex art. 4 della legge cit. - Termine di un anno dalla cessazione dell'appalto - Riferimento alla durata di ogni singolo rapporto contrattuale fra appaltante e appaltatore - Necessità - Effettiva cessazione dei rapporti fra le parti - Rilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
Ai fini della decadenza prescritta dall'art. 4 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 per l'esercizio dell'azione intentata dai lavoratori - ai sensi dell precedente articolo 3 della stessa legge nei confronti degli appaltanti coobligati solidali con l'appaltatore - datore di lavoro, il termine di un anno dalla cessazione dell'appalto va riferito alla durata di ogni singolo rapporto contrattuale tra appaltante e appaltatore, al qual fine peraltro rileva non tanto il termine di scadenza previsto nel contratto quanto piuttosto l'effettiva cessazione dei rapporti fra le parti.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)