diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8602 del 16/07/1992 (Rv. 478196 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) | Diritti dei dipendenti degli appaltatori nei confronti degli appaltanti - Termine di un anno per il relativo esercizio - Riferimento ad ogni singolo rapporto tra appaltante e appaltatore.
Stato
decisa il 1992-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478196-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera)

Il termine di un anno dalla cessazione dell'appalto, previsto a pena di decadenza dall'art. 4 della legge n. 1369 del 1960 per l'esercizio dei diritti spettanti ai dipendenti delle imprese appaltatrici nei confronti delle imprese appaltanti, va riferito alla durata di ogni singolo rapporto contrattuale tra appaltante e appaltatore e non ai rapporti fra appaltanti e lavoratori dell'impresa appaltatrice.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)