Sez. 4, Sentenza n. 48781 del 23/09/2016 Ud. (dep. 17/11/2016) Rv. 268344 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Imputato assolto con la formula "per non aver commesso il fatto" - Impugnazione della parte civile - Assenza di impugnazione del P.M. - Possibilità per il giudice di appello di dichiarare l'estizione del reato per prescrizione - Esclusione - Conseguenze - Annullamento della sentenza anche quanto alle statuizioni civili - - Rinvio al giudice civile - Necessità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
È illegittima, poichè viola il divieto della "reformatio in peius", la pronuncia del giudice di appello che, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, su impugnazione della parte civile della sentenza di primo grado che ha assolto l'imputato "per non aver commesso il fatto", dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, condannando l'imputato al risarcimento del danno; ne deriva che la Corte di cassazione adita dall'imputato, deve annullare la sentenza anche quanto alle statuizioni civili (conseguenti all'illegittimo giudizio di colpevolezza che aveva fondato la declaratoria di prescrizione), rinviando per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello. (In motivazione la Corte ha precisato che il rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., opera tutte le volte che, venuta meno la possibilità dell'accertamento del reato, non sia più competente il giudice penale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)