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Sez. U, Sentenza n. 40109 del 18/07/2013 Ud. (dep. 27/09/2013) Rv. 256087 - 01

IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Prescrizione rilevata dal giudice di appello - Omessa motivazione ai fini delle statuizioni civili - Annullamento della sentenza su ricorso dell'imputato - Rinvio al giudice civile.
Stato
decisa il 2013-07-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256087-01

IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI

Nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia) senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)