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Sez. 2, Sentenza n. 1808 del 16/03/1984 (Rv. 433875 - 01)

VENDITA - EFFETTI - REALI - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA CASA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DEL POSSESSO MATERIALE - DEROGA AL RELATIVO OBBLIGO - CONDIZIONI - FORME.*
Stato
decisa il 1984-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433875-01

VENDITA - EFFETTI - REALI - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA CASA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DEL POSSESSO MATERIALE - DEROGA AL RELATIVO OBBLIGO - CONDIZIONI - FORME.*

Nella vendita con effetti reali, in cui l'acquirente, una volta concluso il contratto, consegue, immediatamente e senza bisogno di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso (in senso giuridico) della cosa, l'Obbligo del venditore di trasferirne il possesso materiale può essere derogato allorché il venditore d'accordo con l'acquirente mantiene la relazione immediata con la cosa venduta, possedendola non animo domini bensì ad altro titolo. Tale risultato è raggiungibile sia attraverso la Costituzione di usufrutto per riserva del venditore - che, trattandosi di immobili, esige la Forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 1350 n. 2 cod. civ. - sia attraverso qualsiasi negozio (tipico o atipico, a titolo oneroso o gratuito) che sia idoneo ad attribuire al venditore un diritto di ritenzione della cosa a scopo di godimento, di uso o di garanzia e che, dando luogo ad un rapporto di natura personale, richiede la stessa Forma solo se si concreti in uno degli Atti compresi nell'art. 1350 citato, con le correlative conseguenze in ordine alla prova.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 978, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)