Sez. 6 - , Sentenza n. 3264 del 13/06/2018 Ud. (dep. 23/01/2019) Rv. 275042 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI | Elemento materiale - Collusione - Collegamento tra imprese - Prova.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI
In tema di turbata libertà degli incanti, il collegamento, formale o sostanziale, tra società partecipanti alla gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico non è di per sé sufficiente a configurare il delitto previsto dall'art. 353 cod. pen., occorrendo la prova che, dietro la costituzione di imprese apparentemente distinte, si celi un unico centro decisionale di offerte coordinate o che le imprese, utilizzando il rapporto di collegamento, abbiano presentato offerte concordate. (In motivazione, la Corte ha precisato che il collegamento tra imprese può essere penalmente rilevante anche con riguardo alle condotte realizzate prima della modifica apportata all'art. 38 del d. Igs. n. 136 del 2006 con il d.l. 13 settembre 2009, n. 135, convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166, atteso che l'art. 38, lett.m)-quater, non ha introdotto "ex novo" il divieto di partecipazione ad una medesima gara da parte di più imprese collegate, bensì ha previsto che l'esclusione in sede amministrativa non è automatica, ma richiede l'accertamento in concreto dell'esistenza di un unico centro decisionale ovvero di un accordo collusivo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 353, Decreto Legge 25/09/2009 num. 135 CORTE COST., Legge 20/11/2009 num. 165, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)