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Sez. 6, Sentenza n. 28517 del 01/04/2014 Ud. (dep. 02/07/2014) Rv. 259824 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI | Elemento materiale - Collusione - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259824-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI

Il collegamento, formale o sostanziale, tra società partecipanti alla gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico non è di per sè sufficiente a configurare il delitto di turbata libertà degli incanti, occorrendo la prova che, dietro la costituzione di imprese apparentemente distinte, si celi un unico centro decisionale di offerte coordinate o che le imprese, utilizzando il rapporto di collegamento, abbiano presentato offerte concordate. (Nella specie, la Corte ha censurato l'affermazione del giudice di appello secondo cui, accertato il rapporto di parentela intercorrente tra i soci, sarebbe spettato agli imputati dimostrare l'insussistenza di un "unico centro di interesse" fra le due società coinvolte, realizzandosi così una inversione dell'onere della prova non consentita nel giudizio penale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 353

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)