Sez. 6, Sentenza n. 7964 del 26/06/1997 Ud. (dep. 26/08/1997) Rv. 209759 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE | Oggetto della tutela penale - Va individuato nel mezzo giuridico che assicura la intangibilità della cosa - Sequestro probatorio di un impianto non accompagnato dalla apposizione di sigilli - Configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie: configurabilità del reato di cui all'art. 334, comma secondo, cod. pen.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE
In tema di violazione dei sigilli, di cui all'art. 349 cod. pen., oggetto della tutela penale non è la cosa su cui sono apposti i sigilli, ma il mezzo giuridico che assicura la intangibilità della stessa. Ne consegue che tale ipotesi delittuosa non è integrata qualora i sigilli non siano stati apposti. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto configurabile il diverso reato di cui all'art. 334, comma secondo, cod. pen., avendo l'agente utilizzato un impianto sottoposto a sequestro probatorio - su cui non erano stati apposti i sigilli, determinando una irreversibile alterazione della consistenza di esso).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 334 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)