diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 37266 del 05/10/2006 Ud. (dep. 09/11/2006) Rv. 235209 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO | Sottrazione o dispersione di beni affidati alla giudiziale custodia del proprietario - Inefficacia del provvedimento di sequestro conseguente alla mancata confisca - Rilevanza ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 334, comma secondo, cod. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235209-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO

Integra il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro (art. 334, comma secondo, cod. pen.) la condotta del proprietario-custode che sottragga o disperda i beni sottoposti a sequestro preventivo (nella specie, bovini) che gli siano stati affidati in giudiziale custodia; né, ai fini della configurabilità del delitto in questione, rileva il fatto che alla sentenza di condanna (nella specie, per pascolo abusivo) non abbia fatto seguito la confisca, considerato che, in ogni caso, il sopravvenire di una causa di nullità, di inefficacia o di perenzione del sequestro non determina automaticamente l'immediata caducazione del vincolo reale di indisponibilità ed il conseguente recupero della libera disponibilità dei beni sequestrati, essendo, a tal fine, sempre necessaria la decisione incidentale o definitiva dell'autorità giudiziaria sulla destinazione dei beni sequestrati. Ne consegue che l'omessa statuizione del giudice di merito al riguardo legittima semplicemente il ricorso davanti al giudice dell'esecuzione, il quale, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., ha, tra l'altro, la competenza a decidere anche in ordine alla confisca dei beni sequestrati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 334 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)