diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1133 del 12/04/1972 (Rv. 357570 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE - ESONERO EX LEGGE N 153 DEL 1969 - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - APPLICABILITA ANCHE PER I GIUDIZI DI MERITO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357570-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE - ESONERO EX LEGGE N 153 DEL 1969 - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - APPLICABILITA ANCHE PER I GIUDIZI DI MERITO - LIMITI.*

La norma dell'art 57 della legge 30 aprile 1969, n 153, secondo cui il lavoratore nelle cause previdenziali da lui promosse non puo essere condannato nelle spese(salvi i casi di azioni manifestamente infondate o temerarie) se sopravvenuta nelle more del giudizio di Cassazione va applicata, ma solo con riferimento alle spese del giudizio d'appello ed a quello di Cassazione, ove, per quanto riguarda le spese del primo grado, sia mancato uno specifico motivo di gravame in appello. (V 1315'70, mass n 347028).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)