Sez. 3 - , Sentenza n. 209 del 17/09/2020 Cc. (dep. 07/01/2021) Rv. 281047 - 04
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Latitanza intervenuta dopo l'ordinanza impositiva della misura - Esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. b), cod. proc. pen. - Tribunale del riesame - Valutazione "ex officio" - Ammissibilità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
Agli effetti dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la latitanza intervenuta dopo l'ordinanza impositiva della misura cautelare deve essere considerata anche di ufficio dal tribunale del riesame, in forza dei poteri attribuitigli dall'art. 309, comma 9, secondo periodo, cod. proc. pen. (Conf. Sez. 6, n. 3700 del 1994, Rv. 196332 - 01).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)