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Sez. 2, Sentenza n. 2012 del 23/03/1998 Cc. (dep. 05/05/1998) Rv. 210605 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di fuga - Valore sintomatico dello stato di latitanza e della irrogabilità di una grave sanzione - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210605-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di applicazione di misure cautelari, è obbligo del giudice individuare gli elementi concludenti che confermino attualità e concretezza delle esigenze poste a fondamento del provvedimento coercitivo, anche per il rilievo che l'art. 292, secondo comma, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, attribuisce al tempo trascorso dalla commissione del reato; tale obbligo può ritenersi soddisfatto, in relazione all'esigenza cautelare del pericolo di fuga, con il riferimento al combinarsi dei due elementi consistenti nella pregressa latitanza dell'indagato e nella pena potenzialmente irroganda; lo stato di latitanza, invero, è sintomatico sia di una condotta ostruzionistica all'esecuzione dei provvedimenti che incidono sullo "status libertatis", sia di una capacità organizzativa in grado di assicurare i non facili supporti logistici atti ad eludere l'attività della polizia giudiziaria, e ciò tanto più quando l'interesse all'elusione si ricollega alla gravità del reato ed alla conseguente presumibile gravità della sanzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)