Sez. 1, Sentenza n. 33283 del 09/05/2013 Cc. (dep. 31/07/2013) Rv. 256999 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Termini di cui all'art. 407, comma secondo lett. a), cod. proc. pen. - Applicabilità ai procedimenti contro ignoti - Ragione - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - IN GENERE
È applicabile ai procedimenti contro ignoti il più ampio termine di durata delle indagini previsto nei procedimenti contro noti qualora si proceda per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma secondo lett. a), cod. proc. pen. (nella specie omicidio volontario), atteso il rinvio operato dall'art. 415, comma terzo, cod. proc. pen. "alle disposizioni del presente titolo".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)