Sez. 5, Sentenza n. 40343 del 27/10/2006 Cc. (dep. 07/12/2006) Rv. 236297 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Termini di cui all'art. 407, comma secondo lett. a), cod. proc. pen. - Applicabilità ai procedimenti contro ignoti - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - IN GENERE
È applicabile ai procedimenti contro ignoti (art. 415 cod. proc. pen.) il più ampio termine di durata delle indagini previsto - nei procedimenti contro noti - dall'art. 405, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., e cioè il termine di un anno qualora si proceda per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen. (nella specie rapina aggravata), considerato che il rinvio operato dall'art. 415, comma terzo, cod. proc. pen. "alle disposizioni del presente titolo" - la cui "ratio" è quella di assimilare, fino al limite della compatibilità, la disciplina della chiusura delle indagini contro ignoti a quella prevista per le indagini contro noti - deve intendersi all'intero regime dei termini delle indagini, eccezion fatta per le sole norme che presuppongono indefettibilmente la già avvenuta individuazione della persona indagata, tra le quali non rientra quella che - in virtù del combinato disposto dell'art. 405, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen. e 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen. - fissa il termine di un anno per i procedimenti concernenti taluni reati di particolare gravità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 4151 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)