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Sez. 2, Sentenza n. 903 del 24/03/1972 (Rv. 357154 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - IN GENERE - FINALITA - TASSATIVITA DELL'ELENCAZIONE DEGLI ATTI - DICHIARAZIONE DELLA CONTUMACIA - NECESSITA DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357154-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - IN GENERE - FINALITA - TASSATIVITA DELL'ELENCAZIONE DEGLI ATTI - DICHIARAZIONE DELLA CONTUMACIA - NECESSITA DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'elencazione degli Atti per i quali l'art 292 cod proc civ prescrive la notifica personalmente al contumace e tassativa. L'adempimento della predetta formalita tende ad evitare che il contumace si trovi a sua insaputa di fronte a domande nuove o ad un'estensione del petitum o ad Atti istruttori che richiedono l'apporto di una sua personale attivita ed e, pertanto, da escludere che nella previsione della citata norma possa farsi rientrare la semplice dichiarazione di contumacia, che consiste nella formale constatazione della situazione processuale in cui, per fatto proprio, si e posta la parte che, evocata regolarmente in giudizio, non si e curata di costituirsi. (V 2467'68, mass n 334896).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)