Sez. 2, Sentenza n. 2467 del 12/07/1968 (Rv. 334896 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONTUMACIA- NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI - FINALITA -ELENCAZIONE DEGLI ATTI- FINALITA - ELENCAZIONE DEGLI ATTI - TASSATIVITA - CONSULENZA TECNICA - NOTIFICAZIONE DELL'ORDINANZA AMMISSIVA - COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONTUMACIA- NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI - FINALITA -ELENCAZIONE DEGLI ATTI- FINALITA - ELENCAZIONE DEGLI ATTI - TASSATIVITA - CONSULENZA TECNICA - NOTIFICAZIONE DELL'ORDINANZA AMMISSIVA - COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'elencazione degli Atti per i quali l'art. 292 cod.proc.civ. prescrive la notifica personalmente al contumace e tassativa. L'adempimento della predetta formalita tende ad evitare che il contumace si trovi a sua insaputa di fronte a domande nuove o ad una estensione del petitum o ad Atti istruttori che richiedono l'apporto di una sua personale attivita, ed e pertanto da escludere relativamente a tutti gli altri Atti istruttori, diretti all'accertamento dei fatti dedotti a sostegno delle domande ritualmente proposte e notificate. Pertanto, non e necessario notificare al contumace l'ordinanza ammissiva di consulenza tecnica, ne comunicargli l'inizio delle operazioni peritali.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)