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Sez. 6, Sentenza n. 35660 del 08/07/2003 Cc. (dep. 17/09/2003) Rv. 226765 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE | Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 - Esposizione dei fatti per i quali la domanda è formulata - Tempo e luogo della loro consumazione - Indicazione <<con massima possibile esattezza>> - Omissione formale - Elementi comunque risultanti dalla documentazione allegata - Nullità della domanda - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226765-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

In tema di estradizione per l'estero, la violazione della prescrizione contenuta nell'art. 12 cpv. lett. b) della Convenzione europea di estradizione di Parigi del 13 dicembre 1957, secondo cui la domanda di estradizione deve indicare <<con la massima possibile esattezza>> il tempo ed il luogo della consumazione dei fatti per i quali è richiesta, non inficia la validità della domanda, qualora siano offerti, anche attraverso la documentazione allegata, elementi che diano certezza dell'individuazione dei fatti, in modo da consentire la verifica della sussistenza delle condizioni cui l'estradizione è subordinata.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 12, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)