Sez. 2, Sentenza n. 8130 del 24/01/1977 Ud. (dep. 23/06/1977) Rv. 136258 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - FACOLTA DISCREZIONALE - CARATTERE ECCEZIONALE DELLA RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - FACOLTA DISCREZIONALE - CARATTERE ECCEZIONALE DELLA RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO.*
Non basta la presumibile attitudine dei mezzi di prova proposti ad influire sulla decisione, per obbligare il giudice di secondo grado a disporre la richiesta rinnovazione del dibattimento, occorrendo, invece, che il giudice di appello ritenga di non poter decidere allo stato degli Atti, e cio sia perche si presume completa la istruttoria di primo grado, sia per un principio generale di economia processuale, che non tollera attivita istruttorie superflue.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)