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Sez. 2, Sentenza n. 1272 del 20/10/1986 Ud. (dep. 31/01/1987) Rv. 174977 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - PROVE (NUOVE) - FACOLTÀ DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174977-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - PROVE (NUOVE) - FACOLTÀ DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITI.*

La rinnovazione (totale o parziale) del dibattimento nel giudizio di appello costituisce un istituto eccezionale, il cui Esercizio è affidato al potere discrezionale del giudice e sempre che questi reputi di non essere in grado di decidere allo stato degli Atti. Pertanto, se detto giudice ritenga, invece, la causa matura per la decisione, stante la completezza del dibattimento di primo grado, nel quale l'accusa e la difesa hanno avuto la normale possibilità di far acquisire il necessario materiale probatorio per l'accertamento della verità, non può disporre l'assunzione di altre prove, ma deve definire la causa sulla base di quelle già acquisite. (Conf mass n 136258).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)