Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 683 del 12/01/2022 (Rv. 663808 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Impugnazione della sentenza contenente errore materiale - Istanza di correzione - Forma e modo - Formulazione come motivo di gravame - Necessità - Esclusione - Istanza di correzione contenuta in appello incidentale dichiarato inammissibile - Decidibilità dell'istanza - Sussistenza.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, con la conseguenza che, ove l'istanza di correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità del suddetto appello incidentale non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza.
Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)