Sez. 3, Sentenza n. 19284 del 12/09/2014 (Rv. 632857 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione principale - Impugnazione incidentale tardiva - Perdita d'efficacia - Decisione su istanza di correzione materiale avanzata dall'appellante principale - Irrilevanza.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
L'appello incidentale tardivo perde ogni efficacia, ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., quando quello principale è dichiarato inammissibile, ancorché il giudice d'appello esamini e decida una istanza di correzione di errore materiale, avanzata dall'appellante principale, esulando tale istanza dagli specifici motivi d'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)