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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15266 del 21/07/2015 (Rv. 636050 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Beneficio fiscale per l'acquisto della prima casa - Alienazione entro cinque anni - Conservazione - Condizioni - - Sussistenza dei requisiti anche all'epoca del primo acquisto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636050-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di beneficio fiscale per l'acquisto della prima casa, la conservazione dell'agevolazione, prevista dal comma 4, ultimo periodo, della nota II bis dell'art. 1 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, a favore del contribuente che, pur avendo alienato l'immobile nel quinquennio, ne acquisti un altro da adibire ad abitazione principale entro un anno da tale alienazione, è subordinata, in base alla lettera e alla "ratio" della disposizione, alla presenza dei requisiti per la sua fruizione al momento del primo acquisto, sicché va esclusa ove non spettasse originariamente a causa di dichiarazione mendace o di fatti sopravvenuti, quale il mancato trasferimento della propria residenza nel comune di ubicazione dell'immobile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il ricorso e, decidendo la causa nel merito, ha negato l'agevolazione al contribuente che aveva acquistato una casa in un comune diverso dal proprio, in cui non si era trasferito nel termine di diciotto mesi, avendo permutato tale immobile con un altro ubicato nel proprio comune di residenza).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)