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Sez. 5, Sentenza n. 20042 del 07/10/2015 (Rv. 636660 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Benefici fiscali per l'acquisto della prima casa - Omesso trasferimento della residenza - Rivendita e acquisto, entro il successivo anno, di nuova abitazione in diversa località - Trasferimento della residenza in quest'ultima entro il termine di dicotto mesi decorrenti dal primo acquisto - Decadenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636660-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, non incorre in alcun tipo di decadenza il contribuente che nei diciotto mesi dal primo acquisto, pur non avendo stabilito la propria residenza nel comune dell'immobile originariamente acquistato, lo abbia rivenduto e ne abbia acquistato, entro un anno dall'alienazione, un altro, provvedendo a fissare la residenza nel comune ove ha acquistato il secondo immobile, come dichiarato nel successivo atto di compravendita.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)