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Sez. 2, Sentenza n. 5200 del 28/05/1999 (Rv. 526793 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - "ANIMUS TURBANDI" - IN GENERE | Dolo o colpa - Errore scusabile - Rilevanza - Fattispecie. .
Stato
decisa il 1999-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526793-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - "ANIMUS TURBANDI" - IN GENERE

Poiché per integrare l'elemento soggettivo della lesione possessoria è necessario il dolo o almeno la colpa, deve tenersi conto delle cause soggettive di esclusione dell'illecito, tra le quali figura l'errore scusabile determinato dalla palese e obiettiva difficoltà nel ricondurre alla previsione normativa, pur esaminata con la dovuta diligenza, il caso concreto (nella specie il giudice di merito aveva dato rilievo all'obiettiva incertezza in ordine all'applicabilità al caso concreto delle norme locali in materia di stanze tra edifici).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)