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Sez. 2, Sentenza n. 3955 del 18/02/2008 (Rv. 601832 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - "ANIMUS SPOLIANDI" - PROVA | Dolo o colpa - Onere probatorio incombente sull'attore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601832-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - "ANIMUS SPOLIANDI" - PROVA

Lo spoglio costituisce atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa e obbliga chi lo commette al risarcimento del danno, sicché la relativa condotta materiale deve essere sorretta da dolo o colpa, la cui prova incombe, secondo i principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, su chi propone la domanda di reintegrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)