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Sez. U, Sentenza n. 1899 del 21/04/1989 (Rv. 462554 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTRIBUTO DELLO STATO - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE - CONTROVERSIA IN TEMA DI ESCLUSIONE DEL SOCIO ASSEGNATARIO NON ANCORA STIPULANTE IL MUTUO INDIVIDUALE - GIURISDIZIONE DEI GIUDICI ORDINARI - ESCLUSIONE - DEVOLUZIONE ALLE COMMISSIONI DI VIGILANZA ED AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - NECESSITÀ - DEVOLUZIONE ALLA DECISIONE DI ARBITRI - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462554-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTRIBUTO DELLO STATO - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE - CONTROVERSIA IN TEMA DI ESCLUSIONE DEL SOCIO ASSEGNATARIO NON ANCORA STIPULANTE IL MUTUO INDIVIDUALE - GIURISDIZIONE DEI GIUDICI ORDINARI - ESCLUSIONE - DEVOLUZIONE ALLE COMMISSIONI DI VIGILANZA ED AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - NECESSITÀ - DEVOLUZIONE ALLA DECISIONE DI ARBITRI - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*

Con riguardo alle cooperative edilizie operanti con il contributo dello stato, la controversia in tema di esclusione del socio assegnatario (che non abbia ancora stipulato il mutuo individuale) si sottrae alla cognizione del giudice ordinario, in quanto, ai sensi dell'art. 131 del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165, è devoluta alle apposite commissioni di vigilanza, e poi al giudice amministrativo, in Sede d'impugnazione delle deliberazioni di tali commissioni. Ne consegue che la controversia medesima non può essere affidata alla decisione di arbitri, i quali possono pronunciare solo in via sostitutiva del giudice ordinario, e che, pertanto, ove ciò si verifichi, la Corte d'appello, adita con impugnazione del lodo, ne deve dichiarare la nullità, per difetto di giurisdizione, restando preclusa ogni possibilità di istruttoria o decisione nel merito. (V 2327/88, mass n 45810; (V 4360/81, mass n 415046).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)