Sez. 6, Sentenza n. 7482 del 03/12/2007 Ud. (dep. 19/02/2008) Rv. 239014 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLENZA O MINACCIA A UN PUBBLICO UFFICIALE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Minaccia - Nozione - Minaccia di farsi giustizia sommaria da sè - Idoneità ad integrare l'elemento oggettivo del reato - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLENZA O MINACCIA A UN PUBBLICO UFFICIALE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
Ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia a pubblico ufficiale di cui all'art. 336 cod. pen., non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso gli estremi della minaccia indiretta ai carabinieri intervenuti su richiesta dell'imputato per far cessare i rumori provenienti da un locale, osservando che la minaccia di farsi giustizia sommaria da sé, con atti inconsulti consistenti nella violenza su cose di terzi, è del tutto generica e inidonea ad incidere sugli atti che i pubblici ufficiali stavano compiendo nell'esercizio delle loro funzioni).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 336 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)