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Sez. 1, Sentenza n. 1950 del 19/06/1972 (Rv. 359053 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - RAPPORTI TRA GIURISDIZIONE ORDINARIA E TRIBUTARIA - AUTONOMIA - QUESTIONI GIA ESAMINATE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - RIESAME DELL'AGO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359053-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - RAPPORTI TRA GIURISDIZIONE ORDINARIA E TRIBUTARIA - AUTONOMIA - QUESTIONI GIA ESAMINATE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - RIESAME DELL'AGO - AMMISSIBILITA.*

Il principio dell'autonomia funzionale tra la giurisdizione ordinaria e il procedimento dinanzi alle commissioni tributarie importa che nel giudizio ordinario non e preclusa l'indagine su questioni gia esaminate dalle commissioni tributarie, anche se di fatto, salvo che siano esplicitamente sottratte ad esso (quali quelle sulla Determinazione del valore). (V 1923'72; 2175'69, mass n 341493).*

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)