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Sez. U, Sentenza n. 2175 del 20/06/1969 (Rv. 341493 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - PROPONIBILITA DELL'AZIONE DINANZI ALL'AGO - NATURA DI ORGANI GIURISDIZIONALI DELLE COMMISSIONI - CONTRASTO - INSUSSISTENZA - GIUDIZI DINANZI ALLE COMMISSIONI E ALL'AGO - RAPPORTI - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1969-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341493-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - PROPONIBILITA DELL'AZIONE DINANZI ALL'AGO - NATURA DI ORGANI GIURISDIZIONALI DELLE COMMISSIONI - CONTRASTO - INSUSSISTENZA - GIUDIZI DINANZI ALLE COMMISSIONI E ALL'AGO - RAPPORTI - OGGETTO.*

La circostanza che la controversia, sulla quale ha provveduto la commissione tributaria, possa essere portata alla successiva cognizione del giudice ordinario, non contraddice al carattere giurisdizionale della commissione, perche il giudizio dinanzi al giudice ordinario non e concorrente con quello della commissione, ma subordinato, ossia puo svolgersi soltanto quando quest'ultimo sia definito. I due giudizi sono ontologicamente diversi ed autonomi, incidendo quello della commissione tributaria sul procedimento di formazione dell'atto di accertamento (giurisdizione di annullamento), quello del giudice ordinario, invece, sulla produttivita di effetti, nella sfera patrimoniale del contribuente, dell'accertamento divenuto definitivo (disapplicazione dell'atto amministrativo illecito o illegittimo). (V 2164'50).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)