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Sez. 1, Sentenza n. 897 del 03/04/1973 (Rv. 363245 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - LIMITI - NON LIQUIDABILITA DEL CREDITO CONTRAPPOSTO - CONDANNA AL PAGAMENTO DEL CREDITO LIQUIDO - SOSPENSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363245-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - LIMITI - NON LIQUIDABILITA DEL CREDITO CONTRAPPOSTO - CONDANNA AL PAGAMENTO DEL CREDITO LIQUIDO - SOSPENSIONE - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art 1243, secondo comma, cod civ, nell'ipotesi di due crediti contrapposti, uno liquido ed esigibile, l'altro non liquido ne facilmente e prontamente liquidabile, la condanna al pagamento del credito liquido ed esigibile deve essere immediata (ed eventualmente anticipata), essendo la sospensione della detta condanna eccezionalmente consentita solo quando il credito opposto in compensazione, pur non essendo liquido, sia pero di pronta e facile liquidazione. (V 3788/71, mass n 355631).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)