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Sez. U, Sentenza n. 1490 del 28/04/1976 (Rv. 380226 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA CORTE - RIPROPOSIZIONE DI QUESTIONI GIA DECISE - PRECEDENTE DECISIONE DI RIGETTO - RIFERIMENTO ALLE STESSE NORME COSTITUZIONALI ED ALLE STESSE RAGIONI DI CONTRASTO - PRECLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380226-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA CORTE - RIPROPOSIZIONE DI QUESTIONI GIA DECISE - PRECEDENTE DECISIONE DI RIGETTO - RIFERIMENTO ALLE STESSE NORME COSTITUZIONALI ED ALLE STESSE RAGIONI DI CONTRASTO - PRECLUSIONE - LIMITI.*

La sentenza, con la quale la Corte costituzionale, a seguito di giudizio incidentale, dichiara la infondatezza di questione di legittimita costituzionale, preclude, nel procedimento a quo, la riproposizione della medesima questione, intendendo per tale solo quella concernente le stesse Disposizioni, in riferimento alle stesse norme costituzionali ed in base alle stesse ragioni di contrasto tra le une e le altre. Fuori di questi limiti, il giudice a quo, che dubiti per altro verso della legittimita costituzionale delle Disposizioni che e chiamato ad applicare, puo e deve sottoporre il nuovo dubbio all'organo deputato a risolverlo e, quindi, anche se esso riguarda le medesime Disposizioni che avevano dato luogo al precedente giudizio incidentale, raffrontate pero a norme o principi costituzionali diversi, o, perfino, raffrontate alle medesime norme o principi, ma sotto profili diversi da quelli gia prospettati alla Corte costituzionale e da questa valutati.*

Riferimenti normativi: Legge Cost. 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)