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Sez. 2, Sentenza n. 221 del 17/01/1977 (Rv. 383741 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - TESTIMONIANZE AVENTI PER OGGETTO FATTI DIVERSI ED UNO SCOPO DISTINTO DALLE FINALITA PERSEGUITE DALLA PROVA GIA RACCOLTA - AMMISSIBILITA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383741-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - TESTIMONIANZE AVENTI PER OGGETTO FATTI DIVERSI ED UNO SCOPO DISTINTO DALLE FINALITA PERSEGUITE DALLA PROVA GIA RACCOLTA - AMMISSIBILITA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Il principio dell'unita e non frazionabilita della prova testimoniale postula, agli effetti previsti dall'art 345, secondo comma, cod proc civ, che nel giudizio di appello possono essere ammesse nuove prove dello stesso genere di quelle espletate nel giudizio di primo grado solo se abbiano per oggetto fatti diversi e uno scopo distinto dalle finalita perseguite con la prova gia raccolta. A tal proposito, non puo essere attribuito carattere di novita alla prova per testimoni su circostanze strettamente connesse con quelle gia accertate con lo stesso mezzo in prime cure e che miri ad integrare e a completare o a contraddire, nel successivo grado del giudizio, le risultanze precedentemente acquisite, attraverso la tardiva deduzione di circostanze che avrebbero potuto formare oggetto di prova in Sede di espletamento dell'istruttoria in primo grado. La indagine svolta dal giudice di appello per identificare il contenuto obiettivo e lo scopo dei mezzi istruttori dedotti in secondo grado, e per stabilire se essi riguardino o meno nuove circostanze, agli effetti previsti dal citato art 345, secondo comma, importa un apprezzamento di fatto ed un giudizio, ancorche implicito, sul rilevato carattere delle novita della prova, non censurabile in Sede di legittimita se non sotto il limitato profilo, di ordine strettamente formale, previsto dall'art 360 n 5 cod proc civ. (V 1486/76, mass n 380226; (V 3656/74, mass n 372175).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)