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Sez. 1, Sentenza n. 1938 del 19/06/1972 (Rv. 359036 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - ATTI REVOCABILI - PRESUNZIONE DI PREGIUDIZIO AI CREDITORI - PROVA CONTRARIA - ONERE - MUTUO PER ESTINGUERE DEBITI DEL FALLITO SOGGETTI AD IPOTECA IRREVOCABILE - IPOTECA A GARANZIA DEL MUTUO - REVOCABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359036-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - ATTI REVOCABILI - PRESUNZIONE DI PREGIUDIZIO AI CREDITORI - PROVA CONTRARIA - ONERE - MUTUO PER ESTINGUERE DEBITI DEL FALLITO SOGGETTI AD IPOTECA IRREVOCABILE - IPOTECA A GARANZIA DEL MUTUO - REVOCABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

In relazione agli Atti suscettibili di revoca, il pregiudizio alla massa e presunto per il solo fatto dell'insolvenza; ma la presunzione e vincibile attraverso la prova - che il convenuto in revocatoria ha l'Onere di fornire - che in concreto quel pregiudizio non sussiste. Pertanto, se il mutuo garantito dall'ipoteca di cui si chiede la revoca e servito ad estinguere anche obbligazioni del fallito assistite da ipoteca non revocabile, non puo essere indiscriminatamente revocata l'ipoteca costituita a garanzia del mutuo stesso e deve tale ipoteca rimanere efficace limitatamente all'importo delle obbligazioni estinte, perche entro detti limiti le effettive possibilita di soddisfacimento degli altri creditori concorrenti non sono rimaste alterate.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)