Sez. 1, Sentenza n. 2837 del 30/10/1973 (Rv. 366424 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI PER I CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - PRESUNZIONE DI PREGIUDIZIO PER I CREDITORI - PROVA CONTRARIA - MANCANZA - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - PRECLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI PER I CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - PRESUNZIONE DI PREGIUDIZIO PER I CREDITORI - PROVA CONTRARIA - MANCANZA - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - PRECLUSIONE.*
Nella revocatoria fallimentare, il pregiudizio per la massa e presunto perche ricollegato dal legislatore al fatto stesso dell'insolvenza e, pertanto, in Mancanza di prova contraria da parte del convenuto, e precluso al giudice di accertare ex officio se, nella specie, ricorrano, o meno, gli elementi idonei a far escludere l'esistenza in concreto di tale pregiudizio. (Conf 1938/72, mass n 359036; 978/71, mass n 350929; (Conf 3774/69, mass n 344058).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)