Sez. 2 - , Ordinanza n. 27723 del 12/10/2021 (Rv. 662444 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI | Assunzione di informazione dalle parti - Legittimità - Preventiva autorizzazione del giudice - Necessità - Esclusione - Valutazione delle dichiarazioni ai fini della formazione del convincimento del giudice - Ammissibilità - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Fondamento.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI
Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, atteso che tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze di causa; peraltro, il c.t.u., in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale, sicché il verbale redatto, attestante le dichiarazioni a lui rese, fa fede fino a querela di falso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)