Sez. 2, Ordinanza n. 4534 del 20/02/2025 (Rv. 673644-01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI | Consulenza tecnica d'ufficio - Assunzione di informazione dalle parti - Legittimità - Preventiva autorizzazione del giudice - Necessità - Esclusione - Necessità di redigere verbale - Esclusione - Conseguenze.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI
Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi e alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e senza essere tenuto a redigere il relativo verbale, non derivando da una tale omissione alcuna nullità e potendo, perciò, il predetto limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, c.p.c..
Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 195 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)